Chiropratica

La CHIROPRATICA (dal greco cheir = mano e pratica) è riferita allo studio, alla diagnosi, alla cura e alla prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici e dei loro effetti sullo stato generale di salute. La manipolazione vertebrale correttiva, principale terapia chiropratica, implica l’uso delle mani che operano lo spostamento passivo e forzato del segmento motorio o dell’articolazione sempre entro il limite dell’escursione parafisiologica.

L’atto terapeutico compiuto dai chiropratici è la correzione, consistente nell’applicazione coordinata di forze, leve, direzioni, ampiezze e velocità su specifiche articolazioni e sui tessuti adiacenti allo scopo di condizionare la funzionalità articolare e neurofisiologica.

I pazienti che si sottopongono a trattamenti chiropratici lo fanno perché soffrono di escursioni articolari ridotte o bloccate e di algie neuro-muscolo-scheletriche. La chiropratica viene anche usata in casi di ridotta funzionalità articolare, cervico-dorso- lombo-sacralgie e algie agli arti superiori ed inferiori.

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LEGGE ITALIANA Capitolo (2) Visto che all’iPROStudio, siamo tendenzimagesialmente buoni, vi risparmiamo 33 pagine e mezzo di testo scritto in linguaggio amministrativo
e, per quanto ci riguarda, concent
riamoci sulla chiropratica.

Ecco l’Articolo 7, ormai denominato: legge Lorenzin.

Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico.
1. Nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell’osteopata e del chiropratico, per l’istituzione delle quali si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge.
2. Con accordo stimulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento eimages
di Bolzano, da chiropracticadottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti l’ambito di attività’ le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonche’ i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di con
certo con il Ministro della salute, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del
Consiglio superiore di sanita’, sono definiti l’ordinamento didattico
della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica
nonche’ gli eventuali percorsi formativi integrativi.

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Precedente tentativo di legiferare in favore del riconoscimento ufficiale della Chiropratica nel 2007 (per 2008).


LA  LEGGE  ITALIANA  
(capitolo 1)  con la manovra finanziaria del 2008, approvata il 21 dicembre 2007,

LA REPUBBLICA ITALIANA REGOLAMENTA E UFFICIALIZZA L’ATTIVITA’ DI DOTTORE IN CHIROPRATICA.

“È istituito presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L’iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti. dall’ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’ art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute”.   (testo ufficiale)